Statuto

Art. 1 – Sede

E’ costituita l’Associazione "Premio Vallesina onlus" e non ha scopo di lucro.
L’Associazione ha la propria sede in Monsano presso la sede Comunale, in Piazza Matteotti n.17.
E' obbligo l'uso dell'acronimo onlus o della forma estesa, organizzazione non lucrativa di utilità sociale, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

Art. 2 – Scopo

Obiettivo dell'associazione è la beneficenza, promuovendo al contempo i valori della solidarietà e dell'impegno sociale, attraverso iniziative idonee dirette a raccogliere fondi a favore di persone svantaggiate o bisognose o di una ONLUS o di enti pubblici che operano nell'ambito dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della tutela dei diritti civili, della ricerca scientifica indirizzata allo studio di patologie di particolare rilevanza sociale, degli aiuti umanitari così come previsto dalla risoluzione ministeriale del 9 settembre 2002 n.292.
Al solo fine strumentale di raccogliere fondi, l'Associazione potrà organizzare manifestazioni pubbliche o spettacoli anche alla luce del generale principio della promozione della cultura e dell'arte valorizzando le intelligenze e le capacità degli uomini e delle donne della Vallesina.
L'Associazione persegue unicamente finalità di solidarietà sociale.
E' vietata qualsiasi attività diversa da quelle enunciate che non sia ad essa direttamente connessa.

Art. 3 – Soci dell’Associazione

I Soci sono distinti in:
- soci fondatori, come riportati nell’atto costitutivo;
- soci ordinari.
Possono aderire all’Associazione no profit “Premio Vallesina onlus”, in qualità di soci ordinari, tutti i Comuni della Vallesina. La richiesta di adesione va indirizzata al Presidente.
La qualità di socio si perde per recesso, per morosità e per esclusione. L’esclusione deve essere deliberata dalla maggioranza semplice dell’Assemblea e viene presa con decisione motivata ed inappellabile.
Il recesso è consentito ad ogni socio in qualsiasi momento, dopo avere rispettato qualsiasi impegno precedentemente assunto.
E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art.4 – Organi dell’Associazione

Sono Organi dell’Associazione:
- L’Assemblea dei Soci;
- Il Presidente dell'Assemblea dei Soci;
- Il Presidente del Comitato Esecutivo (altresì chiamato Presidente dell'Associazione o rappresentante legale);
- Il Vice Presidente del Comitato Esecutivo;
- Il Comitato Esecutivo
- La Commissione Esaminatrice le schede dei candidati al Premio
- Il Segretario del Comitato Esecutivo;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 5 – L’Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci

L’Assemblea è formata dai Soci Fondatori e dai Soci Ordinari, rappresentati questi ultimi dai Sindaci dei Comuni aderenti (o da un loro Delegato).
L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Assemblea dei Soci, anche su richiesta di almeno la metà degli Associati, almeno una volta l’anno, preferibilmente nel mese di aprile, per l’approvazione della rendicontazione della manifestazione dell’anno precedente e la previsione di spesa dell’ esercizio in corso. L’Assemblea va convocata con lettera semplice e la stessa va affissa nella sede sociale almeno 8 giorni prima della riunione.
L’Assemblea deve, inoltre, essere convocata se lo richiedono i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.
L’avviso di convocazione deve contenere la data, ora e luogo dell’Assemblea, nonché gli argomenti all’ordine del giorno.
Compiti dell’Assemblea Ordinaria dei Soci sono:
a) decidere riguardo il numero e nominare i componenti del Comitato Esecutivo di sua competenza;
b) ratificare i regolamenti interni predisposti dal Comitato Esecutivo;
c) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Comitato Esecutivo;
d) discutere e deliberare le direttive generali dell’attività dell’Associazione;
e) ratificare la quota di partecipazione dei Comuni aderenti su proposta del Comitato Esecutivo;
f) approvare la previsione di spesa ed il rendiconto finanziario;
g) nominare il Collegio dei Revisori dei Conti;
h) ammettere i nuovi Soci.
L’Assemblea ordinaria e straordinaria è presieduta dal Presidente dell' Assemblea dei Soci oppure, in caso di sua assenza o impedimento, dal Presidente o dal Vice Presidente del Comitato Esecutivo.
L’Assemblea è valida se è presente la maggioranza dei componenti e decide a maggioranza dei voti espressi.
In seconda convocazione l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti alla stessa.
Ogni socio ha diritto ad un voto.
Le deliberazioni dell’Assemblea, adottate in conformità del presente Statuto, obbligano tutti i soci.
L’Assemblea viene convocata in via straordinaria:
a) quando lo ritenga opportuno il Presidente dell’Associazione;
b) quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei soci;
c) per apportare modifiche al presente Statuto;
d) per deliberare lo scioglimento dell’associazione;
e) per deliberare sulla nomina ed i poteri dei liquidatori;
f) per deliberare sull’alienazione e la permuta dei beni mobili ed immobili per la richiesta di eventuali finanziamenti;
g) per deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Comitato Esecutivo.
Le modalità di costituzione, convocazione e funzionamento dell’Assemblea Straordinaria sono le stesse fissate per l’Assemblea Ordinaria, eccetto per la costituzione dell’Assemblea, quando siano previste questioni relative ai punti c) e d) del presente articolo.
In questi stessi casi le deliberazioni necessitano della maggioranza dei due terzi
dell’Assemblea straordinaria.
L’Assemblea nomina, ad ogni riunione, un segretario e due o più scrutatori.
Il verbale è tenuto nella sede dell’Associazione o in una sede notarile qualora segretario verbalizzante sia un Notaio.

Art. 6 – Il Presidente dell'Assemblea dei Soci

Il Presidente dell' Assemblea dei Soci è il sindaco della citta' ove si svolge la manifestazione biennale del "Premio" allo scopo di favorirne la migliore organizzazione; dura in carica due anni e non è rieleggibile; egli ha il compito di convocare e presiedere l' Assemblea dei Soci, come specificato nell'art.5; partecipa, di diritto, al lavoro del Comitato Esecutivo.

 Art. 7 – Il Presidente dell’Associazione

b) Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Comitato Esecutivo ed è il rappresentante legale dell’Associazione.
c) Resta in carica due anni ed è rieleggibile;
d) convoca e presiede le riunioni del Comitato Esecutivo.

Art. 8 – Il Vice Presidente dell’Associazione

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente su sua delega.

Art. 9 – Il Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo:
a) è composto da un minimo di 9 ad un massimo di 15 componenti, di cui 9 nominati pariteticamente dagli Enti Fondatori; a questi si aggiunga un numero variabile di componenti fino ad un massimo di sei nominati dall’Assemblea dei Soci; fra questi di diritto il Presidente dell’Assemblea dei Soci; al suo interno il Comitato nomina il Presidente ed il Vice-Presidente; tutti i membri del Comitato possono essere rieletti; il Presidente della Commissione Esaminatrice fa parte di diritto del Comitato Esecutivo come 16° componente, con diritto di voto e non rientra nel computo di cui al comma a);
b) rimane in carica due anni fino all'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci del bilancio consuntivo dell'esercizio in cui si svolge la serata di gala del "Premio";
c) nomina la Commissione Esaminatrice che ha il compito di individuare le terne per ciascun premio da assegnare, all'interno delle quali scegliere i vincitori del "Premio"; tale Commissione è composta da 9 persone delle quali almeno 3 sono indicati dai Soci Fondatori dell'Associazione; possono far parte della Commissione anche non associati; la Commissione, una volta individuati i candidati, propone le rose al Comitato Esecutivo che sceglie e proclama i vincitori; la Commissione Esaminatrice rimane in carica per lo stesso periodo del Comitato Esecutivo che l’ha nominato;
d) nomina il Presidente della Commissione Esaminatrice dei candidati al "Premio" che dovrà essere una figura di riconosciuto valore e prestigio;
e) si riunisce su convocazione del Presidente, ovvero quando ne facciano richiesta uno o più dei suo componenti;
f) è validamente costituito quando sono presenti almeno la maggioranza dei componenti; le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti;
g) è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
h) stabilisce le linee operative e stipula gli atti ed i contratti per l’attività sociale;
i) ammette i nuovi soci;
j) compila i regolamenti da sottoporre al voto assembleare;
k) nomina il Segretario del Comitato Esecutivo;
l) individua le iniziative oggetto dello scopo sociale;
m) segue le procedure e le modalità di svolgimento delle iniziative stesse e quant’altro necessario per la loro riuscita;
n) indica l’Ente destinatario e l’entità della donazione;
o) redige ed approva il preventivo di spesa ed il rendiconto finale da presentare all’Assemblea dei Soci;
p) definisce ogni altro atto non riservato ad altro Organo dalla legge o dallo Statuto.

Art. 10 – Segretario del Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo si avvale di un Segretario che potrà essere nominato anche al di fuori dei propri componenti.
Il Segretario organizza, d’intesa con il Presidente, l’attività del Comitato stesso.

Art. 11 – Collegio dei Revisori dei Conti

La gestione dell’Associazione può essere controllata dall’eventuale Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre membri eletti anche tra i non soci per la durata di tre anni e rieleggibili. La decisone spetta all’Assemblea.
Il Collegio elegge tra i suoi membri il Presidente.
I Revisori dei Conti dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e di titoli di proprietà dell’Associazione.
Esso si riunisce ogni qualvolta il Presidente del Collegio lo ritenga opportuno e comunque in tempo utile per adempiere agli obblighi demandatigli dal presente Statuto.
Di ogni attività del Collegio dovrà compilarsi il verbale.
Il Collegio partecipa senza diritto di voto alle adunanze delle assemblee e, su invito alle riunioni del Comitato Esecutivo.

Art. 12 – Patrimonio ed esercizio sociale.

Il patrimonio dell’Associazione è rappresentato da qualsiasi bene mobile ed immobile in qualunque forma affluito all’Associazione stessa.
Le entrate dell’Associazione, da utilizzare per il suo funzionamento e per l’organizzazione delle iniziative oggetto dello scopo sociale, sono costituite da:
- quote associative, la cui entità viene definita ogni due anni dall’Assemblea dei soci;
- eventuali contributi pubblici o privati;
- ogni altro provente consentito dalla legge.
L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 13 – Bilancio

Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative all’esercizio sociale.
Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrate per l’esercizio corrente.
Gli eventuali attivi di bilancio, una volta decurtata la somma destinata in beneficenza, sono destinati alla gestione ordinaria dell’esercizio successivo.
Il bilancio consuntivo, con la relazione del Comitato Esecutivo e le osservazioni del Collegio dei Revisori dei Conti, è depositato presso la sede dell’Associazione almeno 15 giorni prima dell’Assemblea e può essere consultato da ogni Socio.
Il bilancio preventivo è approvato dal Comitato Esecutivo prima di essere sottoposto all’Assemblea ed è depositato, per la consultazione dei Soci, in sede almeno 15 giorni prima.
E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o proventi tra i soci, con il conseguente obbligo di impegnare gli stessi per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle strettamente connesse.

Art. 14 – Durata

La durata dell’Associazione no profit “Premio Vallesina onlus” è illimitata e si rifà alla legge sull’associazionismo 8 novembre 2000 n. 328.

Art. 15 – Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione può avvenire per l’impossibilità di continuare l’attività, di perseguire le finalità statutarie o nelle ipotesi previste dal codice Civile.
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea dei Soci. In caso di scioglimento l’Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un Liquidatore.
Gli Associati non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale, il quale sarà destinato ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di cui all'art.3 comma 190, legge 662 del 1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, come previsto dall'art.10, comma 1, lettera f, del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n.460 e successive modificazioni ed integrazioni.

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