Statutoapprovato nell'assemblea straordinaria del 25 luglio 2005
Art. 1 – Sede
E’ costituita l’Associazione "Premio Vallesina onlus" e non ha scopo di
lucro.
L’Associazione ha la propria sede in Monsano presso la sede Comunale, in
Piazza Matteotti n.17.
E' obbligo l'uso dell'acronimo onlus o della forma estesa, organizzazione
non lucrativa di utilità sociale, nella denominazione e in qualsivoglia
segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.
Art. 2 – Scopo
Obiettivo dell'associazione è la beneficenza, promuovendo al contempo i
valori della solidarietà e dell'impegno sociale, attraverso iniziative
idonee dirette a raccogliere fondi a favore di persone svantaggiate o
bisognose o di una ONLUS o di enti pubblici che operano nell'ambito
dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della
tutela dei diritti civili, della ricerca scientifica indirizzata allo studio
di patologie di particolare rilevanza sociale, degli aiuti umanitari così
come previsto dalla risoluzione ministeriale del 9 settembre 2002 n.292.
Al solo fine strumentale di raccogliere fondi, l'Associazione potrà
organizzare manifestazioni pubbliche o spettacoli anche alla luce del
generale principio della promozione della cultura e dell'arte valorizzando
le intelligenze e le capacità degli uomini e delle donne della Vallesina.
L'Associazione persegue unicamente finalità di solidarietà sociale.
E' vietata qualsiasi attività diversa da quelle enunciate che non sia ad
essa direttamente connessa.
Art. 3 – Soci dell’Associazione
I Soci sono distinti in:
- soci fondatori, come riportati nell’atto costitutivo;
- soci ordinari.
Possono aderire all’Associazione no profit “Premio Vallesina onlus”, in
qualità di soci ordinari, tutti i Comuni della Vallesina. La richiesta di
adesione va indirizzata al Presidente.
La qualità di socio si perde per recesso, per morosità e per esclusione.
L’esclusione deve essere deliberata dalla maggioranza semplice
dell’Assemblea e viene presa con decisione motivata ed inappellabile.
Il recesso è consentito ad ogni socio in qualsiasi momento, dopo avere
rispettato qualsiasi impegno precedentemente assunto.
E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita
associativa.
Art.4 – Organi dell’Associazione
Sono Organi dell’Associazione:
- L’Assemblea dei Soci;
- Il Presidente dell'Assemblea dei Soci;
- Il Presidente del Comitato Esecutivo (altresì chiamato Presidente
dell'Associazione o rappresentante legale);
- Il Vice Presidente del Comitato Esecutivo;
- Il Comitato Esecutivo
- La Commissione Esaminatrice le schede dei candidati al Premio
- Il Segretario del Comitato Esecutivo;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 5 – L’Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci
L’Assemblea è formata dai Soci Fondatori e dai Soci Ordinari, rappresentati
questi ultimi dai Sindaci dei Comuni aderenti (o da un loro Delegato).
L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Assemblea dei Soci, anche su
richiesta di almeno la metà degli Associati, almeno una volta l’anno,
preferibilmente nel mese di aprile, per l’approvazione della rendicontazione
della manifestazione dell’anno precedente e la previsione di spesa dell’
esercizio in corso. L’Assemblea va convocata con lettera semplice e la
stessa va affissa nella sede sociale almeno 8 giorni prima della riunione.
L’Assemblea deve, inoltre, essere convocata se lo richiedono i membri del
Collegio dei Revisori dei Conti.
L’avviso di convocazione deve contenere la data, ora e luogo dell’Assemblea,
nonché gli argomenti all’ordine del giorno.
Compiti dell’Assemblea Ordinaria dei Soci sono:
a) decidere riguardo il numero e nominare i componenti del Comitato
Esecutivo di sua competenza;
b) ratificare i regolamenti interni predisposti dal Comitato Esecutivo;
c) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla
sua approvazione dal Comitato Esecutivo;
d) discutere e deliberare le direttive generali dell’attività
dell’Associazione;
e) ratificare la quota di partecipazione dei Comuni aderenti su proposta del
Comitato Esecutivo;
f) approvare la previsione di spesa ed il rendiconto finanziario;
g) nominare il Collegio dei Revisori dei Conti;
h) ammettere i nuovi Soci.
L’Assemblea ordinaria e straordinaria è presieduta dal Presidente dell'
Assemblea dei Soci oppure, in caso di sua assenza o impedimento, dal
Presidente o dal Vice Presidente del Comitato Esecutivo.
L’Assemblea è valida se è presente la maggioranza dei componenti e decide a
maggioranza dei voti espressi.
In seconda convocazione l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei
partecipanti alla stessa.
Ogni socio ha diritto ad un voto.
Le deliberazioni dell’Assemblea, adottate in conformità del presente
Statuto, obbligano tutti i soci.
L’Assemblea viene convocata in via straordinaria:
a) quando lo ritenga opportuno il Presidente dell’Associazione;
b) quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei soci;
c) per apportare modifiche al presente Statuto;
d) per deliberare lo scioglimento dell’associazione;
e) per deliberare sulla nomina ed i poteri dei liquidatori;
f) per deliberare sull’alienazione e la permuta dei beni mobili ed immobili
per la richiesta di eventuali finanziamenti;
g) per deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario
sottoposto alla sua approvazione dal Comitato Esecutivo.
Le modalità di costituzione, convocazione e funzionamento dell’Assemblea
Straordinaria sono le stesse fissate per l’Assemblea Ordinaria, eccetto per
la costituzione dell’Assemblea, quando siano previste questioni relative ai
punti c) e d) del presente articolo.
In questi stessi casi le deliberazioni necessitano della maggioranza dei due
terzi
dell’Assemblea straordinaria.
L’Assemblea nomina, ad ogni riunione, un segretario e due o più scrutatori.
Il verbale è tenuto nella sede dell’Associazione o in una sede notarile
qualora segretario verbalizzante sia un Notaio.
Art. 6 – Il Presidente dell'Assemblea dei Soci
Il Presidente dell' Assemblea dei Soci è il sindaco della citta' ove si
svolge la manifestazione biennale del "Premio" allo scopo di favorirne la
migliore organizzazione; dura in carica due anni e non è rieleggibile; egli
ha il compito di convocare e presiedere l' Assemblea dei Soci, come
specificato nell'art.5; partecipa, di diritto, al lavoro del Comitato
Esecutivo.
Art. 7 – Il Presidente dell’Associazione
b) Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Comitato Esecutivo ed
è il rappresentante legale dell’Associazione.
c) Resta in carica due anni ed è rieleggibile;
d) convoca e presiede le riunioni del Comitato Esecutivo.
Art. 8 – Il Vice Presidente dell’Associazione
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente su sua delega.
Art. 9 – Il Comitato Esecutivo
Il Comitato Esecutivo:
a) è composto da un minimo di 9 ad un massimo di 15 componenti, di cui 9
nominati pariteticamente dagli Enti Fondatori; a questi si aggiunga un
numero variabile di componenti fino ad un massimo di sei nominati
dall’Assemblea dei Soci; fra questi di diritto il Presidente dell’Assemblea
dei Soci; al suo interno il Comitato nomina il Presidente ed il
Vice-Presidente; tutti i membri del Comitato possono essere rieletti; il
Presidente della Commissione Esaminatrice fa parte di diritto del Comitato
Esecutivo come 16° componente, con diritto di voto e non rientra nel computo
di cui al comma a);
b) rimane in carica due anni fino all'approvazione da parte dell'Assemblea
dei Soci del bilancio consuntivo dell'esercizio in cui si svolge la serata
di gala del "Premio";
c) nomina la Commissione Esaminatrice che ha il compito di individuare le
terne per ciascun premio da assegnare, all'interno delle quali scegliere i
vincitori del "Premio"; tale Commissione è composta da 9 persone delle quali
almeno 3 sono indicati dai Soci Fondatori dell'Associazione; possono far
parte della Commissione anche non associati; la Commissione, una volta
individuati i candidati, propone le rose al Comitato Esecutivo che sceglie e
proclama i vincitori; la Commissione Esaminatrice rimane in carica per lo
stesso periodo del Comitato Esecutivo che l’ha nominato;
d) nomina il Presidente della Commissione Esaminatrice dei candidati al
"Premio" che dovrà essere una figura di riconosciuto valore e prestigio;
e) si riunisce su convocazione del Presidente, ovvero quando ne facciano
richiesta uno o più dei suo componenti;
f) è validamente costituito quando sono presenti almeno la maggioranza dei
componenti; le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei
presenti;
g) è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
h) stabilisce le linee operative e stipula gli atti ed i contratti per
l’attività sociale;
i) ammette i nuovi soci;
j) compila i regolamenti da sottoporre al voto assembleare;
k) nomina il Segretario del Comitato Esecutivo;
l) individua le iniziative oggetto dello scopo sociale;
m) segue le procedure e le modalità di svolgimento delle iniziative stesse e
quant’altro necessario per la loro riuscita;
n) indica l’Ente destinatario e l’entità della donazione;
o) redige ed approva il preventivo di spesa ed il rendiconto finale da
presentare all’Assemblea dei Soci;
p) definisce ogni altro atto non riservato ad altro Organo dalla legge o
dallo Statuto.
Art. 10 – Segretario del Comitato Esecutivo
Il Comitato Esecutivo si avvale di un Segretario che potrà essere nominato
anche al di fuori dei propri componenti.
Il Segretario organizza, d’intesa con il Presidente, l’attività del Comitato
stesso.
Art. 11 – Collegio dei Revisori dei Conti
La gestione dell’Associazione può essere controllata dall’eventuale Collegio
dei Revisori dei Conti costituito da tre membri eletti anche tra i non soci
per la durata di tre anni e rieleggibili. La decisone spetta all’Assemblea.
Il Collegio elegge tra i suoi membri il Presidente.
I Revisori dei Conti dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità
sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la
consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e di titoli di proprietà
dell’Associazione.
Esso si riunisce ogni qualvolta il Presidente del Collegio lo ritenga
opportuno e comunque in tempo utile per adempiere agli obblighi demandatigli
dal presente Statuto.
Di ogni attività del Collegio dovrà compilarsi il verbale.
Il Collegio partecipa senza diritto di voto alle adunanze delle assemblee e,
su invito alle riunioni del Comitato Esecutivo.
Art. 12 – Patrimonio ed esercizio sociale.
Il patrimonio dell’Associazione è rappresentato da qualsiasi bene mobile ed
immobile in qualunque forma affluito all’Associazione stessa.
Le entrate dell’Associazione, da utilizzare per il suo funzionamento e per
l’organizzazione delle iniziative oggetto dello scopo sociale, sono
costituite da:
- quote associative, la cui entità viene definita ogni due anni
dall’Assemblea dei soci;
- eventuali contributi pubblici o privati;
- ogni altro provente consentito dalla legge.
L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Art. 13 – Bilancio
Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative
all’esercizio sociale.
Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrate per
l’esercizio corrente.
Gli eventuali attivi di bilancio, una volta decurtata la somma destinata in
beneficenza, sono destinati alla gestione ordinaria dell’esercizio
successivo.
Il bilancio consuntivo, con la relazione del Comitato Esecutivo e le
osservazioni del Collegio dei Revisori dei Conti, è depositato presso la
sede dell’Associazione almeno 15 giorni prima dell’Assemblea e può essere
consultato da ogni Socio.
Il bilancio preventivo è approvato dal Comitato Esecutivo prima di essere
sottoposto all’Assemblea ed è depositato, per la consultazione dei Soci, in
sede almeno 15 giorni prima.
E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o
proventi tra i soci, con il conseguente obbligo di impegnare gli stessi per
la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle strettamente
connesse.
Art. 14 – Durata
La durata dell’Associazione no profit “Premio Vallesina onlus” è
illimitata e si rifà alla legge sull’associazionismo 8 novembre 2000 n. 328.
Art. 15 – Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione può avvenire per l’impossibilità di
continuare l’attività, di perseguire le finalità statutarie o nelle ipotesi
previste dal codice Civile.
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea dei Soci. In
caso di scioglimento l’Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un
Liquidatore.
Gli Associati non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale, il quale sarà
destinato ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale ai fini
di pubblica utilità, sentito l'organismo di cui all'art.3 comma 190, legge
662 del 1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, come previsto
dall'art.10, comma 1, lettera f, del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n.460
e successive modificazioni ed integrazioni.
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